Cass. pen. n. 4177 del 4 febbraio 2004

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità tanto delle corruzione impropria, prevista dall'art. 318, comma primo, c.p., quanto di quella propria, prevista dall'art. 319, comma primo, stesso codice, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata.

Testo massima n. 2


In tema di corruzione, il solo fatto che l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) presenti margini più o meno ampi di discrezionalità non vale, di per sé, ad escludere la configurabilità della corruzione impropria in luogo di quella propria, ben potendo risultare che l'atto discrezionale compiuto o da compiere sia comunque idoneo alla migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, nonostante che il suo compimento sia fatto dipendere dalla indebita retribuzione.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi