Cass. pen. n. 1944 del 17 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Il reato di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale e quello di concussione, nella forma della induzione (per frode o per persuasione), si distinguono per le modalità dell'azione dell'agente nel senso che nella prima è necessario che l'induzione in errore avvenga con artifici o raggiri diretti ad ingenerare nel soggetto passivo la credenza di essere tenuto alla prestazione richiesta, mentre nella seconda l'induzione si ricollega essenzialmente all'abuso della qualità di pubblico ufficiale (o dei relativi poteri) e non è necessario che il consenso del privato sia carpito con inganno, bastando che il privato stesso, a causa del prepotere del pubblico ufficiale, si pieghi a dare (o a promettere).
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