Cass. pen. n. 386 del 07 novembre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Associazione per delinquere - Distanza temporale tra la commissione dei reati fine e il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze cautelari - Individuazione - Specifici elementi fattuali - Necessità - Ragioni.
In tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l'esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.