Cass. pen. n. 14178 del 31 marzo 2009

Testo massima n. 1


In caso di istigazione alla corruzione, il denaro offerto o promesso al pubblico ufficiale non costituisce il prezzo o il profitto, ma un semplice mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione e, come tale, può essere oggetto di confisca facoltativa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della modifica apportata all'art. 445 c.p.p. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134.

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