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Art. 322 ter — Confisca

Art. 322 ter — Confisca

, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322 bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 36175/2017

Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato. (In applicazione di questo principio la Corte ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l’indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell’intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato).

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Cass. pen. n. 35330/2016

In tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, all’esito di una valutazione allo stato degli atti della capienza patrimoniale dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, dovendosi escludere, peraltro, che in tale valutazione possano rientrare considerazioni di “prudenza investigativa”estranee alla concrete difficoltà di accertamento del patrimonio dell’ente beneficiato.

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Cass. pen. n. 35226/2016

In materia di reati tributari, sussiste continuità normativa – e non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale – tra il reato di cui all’art. 12-bis, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158), che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e la fattispecie prevista dall’art. 322 ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 158 del 2015.

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Cass. pen. n. 36464/2015

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto.

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Cass. pen. n. 33765/2015

In tema di confisca per equivalente, poichè il giudice è tenuto ad indicare solo l’importo complessivo del prezzo o del profitto del reato e non anche i beni da apprendere, l’ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell’importo determinato, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell’imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca.

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Cass. pen. n. 21227/2014

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.

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Cass. pen. n. 14017/2014

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente, come il prodromico sequestro preventivo, può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promesso ma non materialmente percepito.

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Cass. pen. n. 10561/2014

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata.

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Cass. pen. n. 42350/2013

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall’art. 19 del d.l.vo n. 231 del 2001, non può essere disposto sui beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per violazioni finanziarie commesse dal suo legale rappresentante, giacché gli artt. 24 e ss. del citato d.l.vo non includono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, tranne nel caso in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.

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Cass. pen. n. 28264/2013

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca.

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Cass. pen. n. 23108/2013

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le modifiche apportate all’art. 322 ter c.p. dalla l. n. 190 del 2012).

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Cass. pen. n. 21192/2013

L’estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto. (Fattispecie relativa a confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p.).

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Cass. pen. n. 19099/2013

È legittima la determinazione del valore economico dei beni immobili da assoggettare a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente effettuata dal Tribunale del riesame sulla base della rendita catastale, che costituisce un parametro maggiormente oggettivo rispetto all’andamento del mercato immobiliare.

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Cass. pen. n. 18374/2013

La confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dall’art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’art. 200 cod. pen., non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata.

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Cass. pen. n. 17584/2013

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, le divergenze sulla esatta determinazione del valore dei beni oggetto dell’ablazione costituiscono una “quaestio facti”il cui esame è precluso in sede di legittimità.

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Cass. pen. n. 4702/2013

La confisca per equivalente disposta con sentenza divenuta definitiva non può essere revocata in sede esecutiva, né il sopravvenuto fallimento della società a cui i beni erano stati confiscati, può essere considerato “caso eccezionale”o “fatto nuovo”rivalutabile dal giudice dell’esecuzione ed idoneo alla rimozione del provvedimento ablativo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha ritenuto la nullità del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto la restituzione parziale dei beni in favore della curatela della società fallita).

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Cass. pen. n. 3253/2013

Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente “ex”art. 322-ter, cod. pen., il profitto confiscabile al corruttore va identificato nel solo incremento di valore che il bene abbia ricevuto per effetto dell’attività corruttiva. Ne consegue che il giudice deve prima stabilire il valore dell’incremento del bene e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all’incremento stesso.

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Cass. pen. n. 1843/2012

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell’illecito e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario.

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Cass. pen. n. 41051/2011

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto non soltanto beni intestati solo apparentemente ad un soggetto interposto (cosiddetta interposizione fittizia), ma anche beni effettivamente intestati al soggetto interposto, che risulti legato all’interponente da un rapporto fiduciario, per l’amministrazione dei beni nell’interesse e secondo le direttive di quest’ultimo. (Fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di quote sociali).

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Cass. pen. n. 36293/2011

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può avere ad oggetto anche il diritto di proprietà di titoli già pignorati in favore di terzi, restando riservato al merito l’aspetto del necessario bilanciamento fra l’interesse pubblico alla non dispersione definitiva dei beni nella disponibilità dell’indagato e la tutela delle ragioni del terzo creditore estraneo al reato.

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Cass. pen. n. 20094/2011

Integra il delitto di tentato abuso d’ufficio, e non quello di peculato, la condotta di un ispettore della Polizia di Stato che, utilizzando il “fax”in dotazione dell’ufficio, richieda all’A.C.I. notizie ed informazioni sulle autovetture di lusso immatricolate in una data provincia, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al coniuge, procacciatore d’affari presso un’agenzia di assicurazioni, che avrebbe potuto ottenerle solo previo pagamento (evento non verificatosi per l’intervento dei superiori che avevano intercettato il “fax”).

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Cass. pen. n. 11590/2011

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 322 ter c.p., del profitto del reato può essere disposto anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non tutti i beni costituenti l’utilità economica tratta dall’attività illecita risultino individuabili. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

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Cass. pen. n. 35807/2010

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che l’integrale rinvio alle “disposizioni di cui all’articolo 322 ter del codice penale”, contenuto nell’art. 1, comma 143, della L. n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica).

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Cass. pen. n. 25166/2010

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione e rappresentato dall’indebito conseguimento di rimborsi Iva, anche qualora l’Erario abbia recuperato il debito tributario attraverso l’escussione delle fidiussioni costitute da terzi garanti e fino a quando questi ultimi non abbiano recuperato, esercitando l’azione di rivalsa, le somme corrisposte al danneggiato.

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Cass. pen. n. 21027/2010

La confisca per equivalente relativa al reato di corruzione non presuppone necessariamente il conseguimento, da parte del corruttore, di un profitto, stante la natura sanzionatoria della misura. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).

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Cass. pen. n. 14174/2010

Ai sensi dell’art. 322 ter c.p., ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che si identificano con il prezzo o il profitto del reato, può procedersi all’ablazione di beni diversi per il valore equivalente al solo prezzo del reato, ma solo qualora nel patrimonio del condannato non vi sia disponibilità di danaro liquido.

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Cass. pen. n. 12580/2010

Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non ha l’obbligo di individuare i singoli beni e di fissarne il relativo valore. (La Corte ha precisato in motivazione che detta individuazione, ove non effettuata dal giudice, spetta al P. M. quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento).

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Cass. pen. n. 41905/2009

Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell’art. 1 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). (Fattispecie relativa a sequestro disposto sulle somme corrisposte mensilmente a titolo di stipendio, ad ufficiale della guardia di finanza, indagato per corruzione propria, nonché sull’intera somma giacente sul suo c/c bancario, peraltro cointestato al coniuge).

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Cass. pen. n. 38691/2009

In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”disciplinata dall’art. 322 ter, comma primo c.p., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato.

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Cass. pen. n. 36095/2009

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter c.p., le somme di denaro costituenti oggetto del vincolo cautelare quale profitto del reato di corruzione non sono suscettibili di sostituzione attraverso una fideiussione da costituire presso un istituto di credito, trattandosi di una garanzia personale di pagamento non equipollente rispetto al bene in sequestro.

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Cass. pen. n. 26705/2009

La disciplina della confisca “per equivalente”prevista dall’art. 322 ter c.p., avendo natura speciale e, come tale, di stretta interpretazione, non può trovare applicazione rispetto al delitto di peculato militare, che non rientra tra i reati per i quali tale misura è stata introdotta.

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Cass. pen. n. 26176/2009

Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente art. 322-ter c.p., il profitto confiscabile al corruttore va identificato nel solo incremento di valore che il bene abbia ricevuto per effetto dell’attività corruttiva. Ne consegue che il giudice deve prima stabilire il valore dell’incremento del bene e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all’incremento stesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo di terreni divenuti edificabili in conseguenza di una rimozione di vincoli disposta grazie all’ipotizzata stipula di un accordo corruttivo).

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Cass. pen. n. 19764/2009

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.

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Cass. pen. n. 18536/2009

In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca “per equivalente”di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum”l’ammontare complessivo dello stesso. (Fattispecie in tema di sequestro per equivalente del profitto ricavato dal corruttore).

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Cass. pen. n. 17897/2009

Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p., in presenza di un contratto di appalto ottenuto con la corruzione di pubblici funzionari, la nozione di profitto confiscabile al corruttore non va identificata con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illiceità della causa remota.

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Cass. pen. n. 16725/2009

In tema di sequestro preventivo, il prezzo del reato, oggetto della confisca obbligatoria ex art. 322 ter. c.p., non è suscettibile di essere sostituito dal tantundem offerto da un terzo o da un coimputato, posto che il carattere sanzionatorio della suddetta confisca impedisce che l’autore del reato possa in alcun modo avvantaggiarsi o, comunque beneficiare del “pretium sceleris”approfittando del fatto che altri abbia offerto una somma equivalente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini del sequestro preventivo del prezzo del reato di cui all’art. 319 c.p. che il coindagato di corruzione attiva avesse versato su un c/c vincolato a favore dell’Erario una somma diretta a coprire, per l’ipotesi dell’eventuale confisca, oltre al profitto del reato anche il suddetto prezzo)

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Cass. pen. n. 14178/2009

In caso di istigazione alla corruzione, il denaro offerto o promesso al pubblico ufficiale non costituisce il prezzo o il profitto, ma un semplice mezzo di esecuzione del reato da parte dell’autore dell’istigazione e, come tale, può essere oggetto di confisca facoltativa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della modifica apportata all’art. 445 c.p.p. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134.

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Cass. pen. n. 13098/2009

La confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p. non è applicabile ai reati tributari commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma centoquarantatreesimo, l. 24 dicembre 2007, n. 244).

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Cass. pen. n. 10690/2009

In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali è consentita la confisca “per equivalente”ai sensi dell’art. 322 ter c.p., tale misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile.

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Cass. pen. n. 10679/2009

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall’art. 322 ter, comma primo c.p., può essere rapportato, in base al testuale tenore della norma, non al “profitto”ma soltanto al “prezzo”del reato, inteso quest’ultimo in senso tecnico e non è estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato. (Principio affermato, nella specie, con riguardo al reato di peculato).

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Cass. pen. n. 39172/2008

In tema di reati finanziari e tributari, la confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p. non è estensibile ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma centoquarantatreesimo, L. 24 dicembre 2007, n. 244 ), non rilevando la circostanza che la legge non abbia stabilito espressamente l’irretroattività della norma in sede d’estensione dell’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale ai predetti reati.

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Cass. pen. n. 1454/2008

Il sequestro disposto «ex» art. 322 — ter c.p., a differenza del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma secondo, c.p.p., ha ad oggetto l’equivalente del profitto del reato, e quindi anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto, e non sono collegate con il singolo reato; in tal caso, il « periculum» coincide con la confiscabilità del bene.

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Cass. pen. n. 30966/2007

In caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca «per equivalente» di cui all’art. 322 ter c.p. non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile. Laddove ciò non sia possibile, il sequestro preventivo può essere adottato per l’intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in vista della eventuale futura confisca, destinata comunque ad operare in termini differenziati tra i concorrenti o in solido, e quindi senza duplicazione dell’importo da confiscare (fattispecie in tema di corruzione in atti giudiziari).
Nel caso in cui il profitto del reato di concussione sia costituito da denaro, è legittimamente operato in base alla prima parte dell’art. 322 ter comma primo c.p. il sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell’imputato.
Nel delitto di corruzione è assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 322 ter, primo comma c.p. quale prezzo del reato l’utilità materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella promessa, se la dazione non ha luogo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva ritenuto confiscabile il valore dei compensi promessi, pur essendo stato accertato che le utilità effettivamente corrisposte erano di importo inferiore).

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Cass. pen. n. 23425/2007

Il sequestro per equivalente del profitto del reato, funzionale al provvedimento di confisca, trova applicazione anche in riferimento al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

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Cass. pen. n. 19662/2007

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente adottato in caso di impossibilità transitoria e reversibile di reperimento dei beni costituenti profitto illecito, sempre che detta impossibilità sussista al momento della richiesta e dell’adozione del sequestro. (La Corte ha chiarito che il giudice del provvedimento assolve all’onere di motivazione con il riferimento alla pur momentanea indisponibilità del bene, senza che debba dare conto delle attività volte alla ricerca dell’originario prodotto o profitto del reato).

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Cass. pen. n. 16658/2007

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

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Cass. pen. n. 10838/2007

Ai fini dell’operatività della confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., e, di riflesso, della possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che possono formarne oggetto, il requisito costituito dalla disponibilità di tali beni da parte del reo non viene meno nel caso di intervenuta cessione dei medesimi ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita.
Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui profitto sia stato conseguito da una persona giuridica e non sia più individuabile nell’ambito del patrimonio della medesima, l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo di beni della persona fisica cui il reato sia stato addebitato, in vista della confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., non richiede la previa, infruttuosa esecuzione sui beni della persona giuridica.

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Cass. pen. n. 9786/2007

È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’art. 316 bis c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall’altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale.

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Cass. pen. n. 25877/2006

Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da danaro, l’adozione del sequestro preventivo in vista dell’applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il danaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell’indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la «res» ed il reato che la legge, con l’istituto della confisca per equivalente, ha inteso invece escludere.

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Cass. pen. n. 24633/2006

La previsione di cui all’art. 322 ter cod. pen — introducendo la confisca per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione — prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca. Ne deriva che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ricade su beni comunque nella disponibilità dell’indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal c.c. a regolare rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ex art. 1298, comma secondo, c.c. o i rapporti tra banca e depositante, ex art. 1834 c.c., considerato che su queste disposizioni prevalgono le norme penali in materia di sequestro preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell’adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell’indagato possano essere definitivamente dispersi. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale — confermando il rigetto dell’istanza di dissequestro pronunciato dal G.i.p. — ha ritenuto legittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un conto corrente cointestato, in quanto la mera cointestazione non può, in mancanza di una prova che dimostri la reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza, accreditare la presunzione che le somme in deposito siano spettanti a ciascuno dei co-intestatari in parti uguali e, parimenti, legittimo il sequestro, ai medesimi fini, di un finanziamento erogato in favore dell’indagato e accreditato su di un conto corrente bancario a quest’ultimo intestato, trattandosi di somme nella disponibilità dell’indagato, indipendentemente dai rapporti interni tra costui e l’ente erogatore).

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Cass. pen. n. 41936/2005

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall’art. 640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l’intero art. 322 ter c.p.

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Cass. pen. n. 46780/2003

In tema di corruzione, costituiscono “profitto” del reato di cui all’art. 319 ter c.p. i beni legati da un rapporto di pertinenzialità diretta con l’accordo corruttivo. Ne consegue che, in relazione alla corruzione di funzionari di cancelleria ad opera di avvocati al fine di pilotare l’assegnazione di procedure esecutive a giudici – estranei all’accordo illecito – maggiormente propensi a liquidare in misura più elevata i compensi legali, questi ultimi, in quanto determinati nell’ambito del potere discrezionale del magistrato, sono sottratti alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 322 ter c.p.

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Cass. pen. n. 26046/2003

L’art. 640 quater c.p., nello stabilire che, nei casi di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 1 (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero con pretesto di esonero dal servizio militare), 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 640 ter, secondo comma (frode informatica aggravata), si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di confisca obbligatoria dettate dall’art. 322 ter c.p., fa sì che tale misura possa trovare applicazione, alla stregua del primo comma di detto ultimo articolo, soltanto con riguardo a ciò che costituisce il profitto o il prezzo del reato, ovvero, in mancanza, con riguardo a beni per un valore corrispondente a tale prezzo (inteso come costituito dalle cose date o promesse per indurre l’agente a commettere il reato), con esclusione, quindi, delle cose che siano state soltanto il mezzo per la realizzazione dell’illecito, rimanendo altresì esclusa la possibilità di confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato, essendo questa prevista dal secondo comma dell’art. 322 ter solo con riferimento al delitto di cui all’art. 321 c.p.

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Cass. pen. n. 21941/2003

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, anche il profitto derivato al corruttore dall’accordo corruttivo è assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, n. 1 c.p., il cui ambito di applicazione risulta allargato dall’art. 322 ter c.p., assumendo tra l’altro l’entità del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione.

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Cass. pen. n. 32797/2002

In tema di confisca obbligatoria, l’art. 322 ter c.p. — introdotto dall’art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300 — pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale del bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell’indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l’esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile.

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Cass. pen. n. 42786/2001

In tema di istigazione alla corruzione, nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale si sottragga all’istigazione e il reato di corruzione non si consumi, il denaro, anche laddove sia riamsto nella disponibilità dell’istigatore, non costituisce il prezzo bensì il mezzo del reato e, pertanto, non è confiscabile con la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (Fattispecie antecedente all’entrata in vigore della legge 29 settembre 2000 n. 300, introduttiva dell’art. 322 ter c.p.).

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