Cass. pen. n. 21941 del 17 maggio 2003

Testo massima n. 1


In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, anche il profitto derivato al corruttore dall'accordo corruttivo è assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, n. 1 c.p., il cui ambito di applicazione risulta allargato dall'art. 322 ter c.p., assumendo tra l'altro l'entità del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione.

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