Cass. pen. n. 9426 del 22 luglio 1999
Testo massima n. 1
Il reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia competenza a compiere l'atto richiesto; in caso di procedimento amministrativo il cui iter coinvolga più uffici appartenenti alla medesima amministrazione, gli atti o le attività interne, la cui omissione dovrebbe trovare rimedio nella previsione di attività sostitutive di altri soggetti e sanzione nel promovimento del giudizio disciplinare, non sono penalmente rilevanti, ricadendo nella fattispecie della norma penale soltanto gli atti esterni costituiti dal provvedimento finale o quelli che, precedendo il provvedimento finale, si presentano come atti necessari, dotati di autonoma rilevanza. (Fattispecie relativa alla richiesta di temporanea concessione in uso di aule scolastiche, di competenza della Giunta Comunale, in cui si è esclusa la responsabilità dell'assessore al Patrimonio e Economato in quanto, non avendo il Sindaco provveduto a convocare la Giunta, non si era verificato il presupposto per l'esercizio da parte dell'organo collegiale e dei suoi componenti delle relative funzioni e del ragioniere generale, pur competente ad istruire la pratica, in quanto la sua attività era priva di rilevanza esterna).
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