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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7348 del 24 febbraio 2010

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7348 del 24 febbraio 2010

Testo massima n. 1

Ai fini della integrazione del delitto di omissione di atti d’ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne consegue che il “silenzio-rifiuto” deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. [ Fattispecie relativa ad un’istanza presentata da un medico convenzionato all’A.S.L., al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze retributive ].

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