Cass. pen. n. 12268 del 6 settembre 1990
Testo massima n. 1
In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, per la configurabilità del delitto, la violenza o la minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad impedire o comunque turbare l'attività del pubblico ufficiale, ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità fisica.