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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13825 del 23 luglio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13825 del 23 luglio 2004

Testo massima n. 1

Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle cosiddette «visure» catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni. Tale obbligo, che trova fonte [ anche ] nell’art. 4 [ in base al quale alle domande di voltura debbono essere acquisiti i certificati catastali ] e 14 [ che fa obbligo al notaio di chiedere la voltura ] D.P.R. n. 640 del 1972, si sostanzia nell’attività di verifica catastale ed ipotecaria volta ad accertare la condizione giuridica ed il valore di un immobile e richiede che il notaio acceda ai registri pubblici per esaminarne tutti i dati relativi, attività la quale deve tenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la stipulazione dell’atto. Né si rende possibile, al fine di escludere l’autonomo diritto al compenso per tale attività ricondurre quest’ultima nell’ambito di una mera attività, di «aggiornamento» dell’originaria acquisizione dei dati catastali e ipotecari, contemplando l’art. 30 D.M. 27 novembre 2001 [ recante la tabella degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai ], la letterale e specifica indicazione per la quale in tema di prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria spetta al notaio un compenso, ragguagliato al valore della pratica, per l’esame di «titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa» da cui si desume trattarsi di attività in aggiunta alla normale indagine giuridica.

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