Cass. civ. n. 3888 del 09 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Procedura di negoziazione assistita - Liquidazione del compenso al difensore per l’attività svolta in sede di negoziazione facoltativa - Applicabilità della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato - Esclusione – Fondamento – Fattispecie.


L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso per l'attività svolta in sede di negoziazione assistita facoltativa, in quanto procedimento rimesso alla volontà delle parti e che, pertanto, non condiziona l'accesso alla tutela giurisdizionale, esplicandosi la relativa attività al di fuori del processo. (Nella specie, la S.C. ha negato il beneficio in esame relativamente all'attività svolta dal difensore nell'ambito della procedura facoltativa ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18123 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 24
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST.

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