Cass. pen. n. 8989 del 2 marzo 2015
Testo massima n. 1
In tema di millantato credito, poiché il delitto si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione e ricezione dell'utilità, il tentativo è configurabile solo qualora la millanteria del soggetto agente non raggiunga alcuno dei predetti risultati.