Cass. civ. n. 2699 del 22 marzo 1994
Testo massima n. 1
L'obbligo di procedere al preventivo accertamento della libertà del bene con le visure ipotecarie e catastali sussiste unicamente quando al notaio venga conferito l'incarico di preparare e redigere un atto pubblico di vendita, cioè nei casi, in cui egli dirige personalmente la compilazione integrale dell'atto previa indagine della volontà delle parti in modo da tradurre la volontà stessa in uno strumento negoziale idoneo a conseguire i risultati voluti, e non anche quando salvo che al notaio sia stato conferito quello specifico incarico egli si limiti all'autentica delle firme delle parti contraenti poste in calce ad una scrittura privata, già predisposta dagli stessi contraenti.