Cass. pen. n. 406 del 16 gennaio 1991

Testo massima n. 1


Agli effetti della legge penale, il funzionario di fatto è equiparato al pubblico ufficiale: è necessario e sufficiente a tal fine che da parte del soggetto vi sia effettivo esercizio di una pubblica funzione senza una formale o regolare investitura, e che a tale effettivo esercizio si accompagni quantomeno l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso anche tacito della pubblica amministrazione.

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