Cass. civ. n. 2088 del 20 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Al fine di stabilire se il testatore, attribuendo ad un soggetto l'usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un altro soggetto la nuda proprietà degli stessi beni, abbia inteso nominare erede universale il beneficiario dell'usufrutto, con la conseguenza che l'ulteriore disposizione in favore dell'altro soggetto vada riguardata come una sostituzione fedecommissaria da considerare nulla in quanto vietata dalla legge (art. 292 c.c.), assume rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia attribuito al beneficiario il potere di disporre dei beni costituenti la massa ereditaria senza alcuna limitazione (perché il potere di alienazione è incompatibile con il contenuto proprio del diritto di usufrutto), mentre, quando sia stato attribuito all'istituito il potere di alienare, solo in caso di bisogno, uno od alcuno di detti beni, restano configurabili due legati, uno concernente l'usufrutto e l'altro, sospensivamente condizionato al verificarsi della situazione di bisogno, avente ad oggetto i beni da vendere per sopperire alla situazione stessa.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE