Art. 692 – Codice civile – Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto [414 ss. c.c.] possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima [536 ss. c.c.], a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo [2660 n. 6 c.c.].
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione [429 c.c.] o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25698/2018
L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.
Cass. civ. n. 11744/2018
Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.
Cass. civ. n. 13374/2018
In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 22168/2014
In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso "de residuo" l'imposizione dell'obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell'art. 692, quinto comma, cod. civ., in quanto sussiste l'elemento della duplice vocazione in ordine successivo.
Cass. civ. n. 19225/2013
Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.
Cass. civ. n. 4435/2009
L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.
Cass. civ. n. 16572/2002
In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore è obbligato ad esigere il prezzo della merce trasportata, dal destinatario cui esegue la consegna.
Cass. civ. n. 9294/2002
Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa è gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni è un'azione di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224 c.c., a norma del quale la somma dovuta è aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento e all'entità del danno riconosciuto.
Cass. civ. n. 8935/1998
L'obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non è stato autorizzato ad avvalersi perciò della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell'incarico, deve assicurarne l'adempimento con la propria organizzazione, altrimenti è responsabile dell'operato del sostituto ai sensi dell'art. 1717 c.c.
Cass. civ. n. 7035/1995
Sono valide le clausole di ultima volontà che prevedono l'attribuzione dell'usufrutto vitalizio ad un soggetto diverso da quello a cui è attribuita la nuda proprietà a meno che non si tratti di sostituzione fidecommissaria vietata, la quale ricorre allorché il designato usufruttuario risulti l'effettivo erede, a causa dei poteri di disposizione attribuitigli in contrasto con la struttura propria del diritto di usufrutto, ed il nudo proprietario risulti, così, solo chiamato a subentrargli nell'eredità al momento della di lui morte.
Cass. civ. n. 243/1995
Integra fedecommesso, vietato dall'art. 899 del c.c. del 1865, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituito) dopo la morte del primo, mentre tale figura non sussiste quando ai chiamati vengano attribuiti in via successiva diritti diversi. Di conseguenza la disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fidecommissoria, quando ricorrano le seguenti circostanze: a) le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedono l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà.
Cass. civ. n. 2088/1993
Al fine di stabilire se il testatore, attribuendo ad un soggetto l'usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un altro soggetto la nuda proprietà degli stessi beni, abbia inteso nominare erede universale il beneficiario dell'usufrutto, con la conseguenza che l'ulteriore disposizione in favore dell'altro soggetto vada riguardata come una sostituzione fedecommissaria da considerare nulla in quanto vietata dalla legge (art. 292 c.c.), assume rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia attribuito al beneficiario il potere di disporre dei beni costituenti la massa ereditaria senza alcuna limitazione (perché il potere di alienazione è incompatibile con il contenuto proprio del diritto di usufrutto), mentre, quando sia stato attribuito all'istituito il potere di alienare, solo in caso di bisogno, uno od alcuno di detti beni, restano configurabili due legati, uno concernente l'usufrutto e l'altro, sospensivamente condizionato al verificarsi della situazione di bisogno, avente ad oggetto i beni da vendere per sopperire alla situazione stessa.
Cass. civ. n. 7267/1991
Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione (separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento — ancorché dell'intero compendio dei beni ereditari — al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell'apertura della successione. Al contrario è ipotizzabile un'istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad un'attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sua sopravvivenza al primo.
Cass. civ. n. 6223/1991
Il vettore il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del contratto di trasporto, e non provveda ad informare il mittente delle difficoltà di esazioni, nel caso in cui il destinatario non paghi i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni da cui la cosa sia gravata, perde l'azione verso il mittente per i crediti in questione e risponde contrattualmente nei confronti del mittente stesso almeno per un importo pari agli assegni non riscossi, salvo che dia la prova che da tale sua inadempienza non sia derivato alcun danno al mittente.
Cass. civ. n. 11428/1990
La clausola testamentaria «si sine liberis decesserit» non implica di per sé una sostituzione fidecommissoria, dovendosi accertare caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione, se essa sia stata impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissoria ovvero se essa abbia avuto la funzione di una vera e propria condizione, con tutti i caratteri che le sono propri, ivi compresa l'efficacia retroattiva, funzionante risolutivamente, rispetto all'acquisto del primo istituito.
Cass. civ. n. 2859/1990
Nelle ipotesi in cui il creditore-attore intenda riversare su di un terzo, legato a lui da un distinto rapporto contrattuale, la responsabilità del danno patrimoniale sofferto in dipendenza del mancato adempimento di un'obbligazione di pagamento incombente, per differente titolo, su un debitore diverso dal convenuto, mancando l'identità tra soggetto inadempiente all'obbligazione e soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivate nel patrimonio dell'attore dall'altrui inadempienza, l'onere probatorio a carico di questi concerne non soltanto l'esistenza dei titoli costituenti la fonte dell'obbligo del convenuto e del terzo, ma anche la duplice circostanza che dall'inesatta o mancata prestazione del convenuto sia derivata l'inadempienza del terzo al proprio obbligo di pagamento e che quest'ultima sia stata causa del danno, di cui si domanda il risarcimento. (In base a questo principio, la Corte di cassazione ha affermato che il venditore della merce che, per la consegna, dia incarico ad uno spedizioniere, che non segua le istruzioni ricevute e non faccia si che il prezzo sia esatto al momento della consegna, non può limitarsi a dedurre l'inadempimento dello spedizioniere alle istruzioni ricevute, ma deve provare la esistenza ed entità del danno derivatogliene).
Cass. civ. n. 207/1985
La sostituzione fedecommissaria vietata, che richiede l'attribuzione in proprietà dei beni da conservare in vista del loro ritrasferimento, non avviene quando l'usufrutto sia separato dalla proprietà, così da attribuire ai chiamati in via successiva diritti dversi, dovendosi presumere che il testatore abbia inteso disporre validamente delle proprie sostanze.
Cass. civ. n. 1327/1984
In tema di responsabilità del vettore nei confronti del mittente come disciplinata dall'art. 1692 cod. civ., a differenza dei crediti propri del vettore verso il mittente, derivanti dal contratto di trasporto (nel quale il mittente stesso assume la posizione di stipulante), gli «assegni» costituiscono invece i crediti del mittente verso il destinatario, derivanti da titolo diverso dal trasporto (nella specie, da compravendita): conseguentemente il vettore che assume, con contratto accessorio a quello di trasporto, l'obbligo di esigere dal destinatario, al quale esegue la riconsegna, gli assegni di cui la cosa è gravata, acquista la figura di mandatario per la riscossione di un credito pecuniario, la cui estinzione avviene con moneta avente corso legale a norma dell'art. 1277 cod. civ., e pertanto non può ritenersi adempiente a tale sua obbligazione ove accetti dal destinatario un assegno bancario che, quale titolo di credito, non costituisce valida forma di pagamento ai fini dell'estinzione del debito.