Cass. pen. n. 6138 del 14 febbraio 2001

Testo massima n. 1


Sono pubblici ufficiali i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento in istituti privati parificati o legalmente riconosciuti, in quanto esercitano i loro compiti con gli stessi poteri che competono a coloro che operano, analogamente, in istituti pubblici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico in atto pubblico posto in essere dal preside, dal legale rappresentante e da alcuni professori di un istituto privato legalmente riconosciuto, i quali avevano fatto figurare nei registri di classe — di cui, nell'occasione, è stata ribadita la natura di atto pubblico — lo svolgimento di più lezioni rispetto a quelle realmente tenute).

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