Cass. pen. n. 31656 del 29 luglio 2008
Testo massima n. 1
Il commissionario giudiziario, nominato dal giudice dell'esecuzione civile per la vendita dei beni pignorati, è pubblico ufficiale in quanto svolge, senza alcuna dipendenza funzionale dalle parti, compiti d'ausiliario del giudice non meramente esecutivi.