Cass. pen. n. 6406 del 26 giugno 1996
Testo massima n. 1
Il testimone, partecipando con la sua deposizione alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.
Il testimone, partecipando con la sua deposizione alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.