Cass. pen. n. 2675 del 13 marzo 1996

Testo massima n. 1


Agli esperti nominati dall'autorità di polizia giudiziaria a norma dell'art. 348, c.p.p., quarto comma, come del resto ai consulenti nominati dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 c.p.p., spetta la qualifica di pubblici ufficiali. I predetti invero, a differenza dei consulenti dell'imputato che perseguono interessi di parte privata, concorrono oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria.

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