Cass. pen. n. 32841 del 28 maggio 2009

Testo massima n. 1


Ai fini della prova del delitto di calunnia è necessario che sia accertata non già la mera non verosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri sia incolpato di un reato, ma la sicura falsità delle stesse.

Testo massima n. 2


È incompatibile con l'ufficio di testimone la persona, già denunciata per la commissione di un fatto reato, che venga esaminata, su tale fatto, come persona offesa nel procedimento di calunnia nei confronti del proprio accusatore dovendo essa assumere, in relazione al collegamento probatorio tra i due reati, la veste di imputato di reato connesso o, ricorrendone le condizioni, di testimone assistito. (Annulla con rinvio, App. Trieste, 17 maggio 2006).

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