Cass. pen. n. 35339 del 15 settembre 2008

Testo massima n. 1


Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata. Questa condizione non si verifica allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, riguardi soltanto modalità secondarie di realizzazione del fatto, che non ne modifichino l'aspetto strutturale e non incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di calunnia in relazione ad una denuncia che, pur avendo enfatizzato la dinamica dei fatti, descrivendoli nelle loro modalità esecutive in maniera particolarmente allarmante, non aveva inciso sull'essenza degli illeciti denunciati, ed in particolare sulla loro identificazione e qualificazione giuridica ).

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