Cass. pen. n. 15559 del 4 maggio 2006
Testo massima n. 1
Il delitto di calunnia, che è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente anche la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, ed in particolare dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi