Cass. pen. n. 7722 del 23 febbraio 2004

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come fatti illeciti o maggiormente lesivi di quanto essi effettivamente siano i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. Deve quindi trattarsi di una omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato nel senso che, in sua mancanza, il reato sarebbe escluso ovvero sarebbe di specie diversa (e meno grave) di quello che appare nel racconto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detta condizione non fosse riconoscibile nel solo fatto che l'imputato — al quale si addebitava di aver calunniosamente accusato alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri di averlo sottoposto ad un «pestaggio», dopo averlo condotto, a seguito di un controllo, presso il loro comando — avesse taciuto di essersi trovato, nell'occasione, in stato di ubriachezza e di aver dato, all'atto del suddetto controllo, in escandescenze, colpendo uno dei militari con un pugno).

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