Cass. pen. n. 10130 del 11 agosto 1999

Testo massima n. 1


Poiché i delitti di falso in scrittura privata tutelano, non solo la fiducia e la sicurezza nella circolazione dei titoli, ma anche gli specifici interessi patrimoniali che gli stessi incorporano, sono ad essi applicabili le circostanze - attenuanti od aggravanti - attinenti alla entità del danno. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 c.p. al delitto di falso in titoli di credito, oltre che a quello di truffa, nei confronti di un imputato condannato in secondo grado per aver creato false polizze di carico ed altri falsi documenti, tramite i quali era riuscito a simulare l'imminente importazione di prodotto ortofrutticoli, ottenendo, in tal modo, adeguati versamenti da parte delle banche presso le quali coloro che intendevano acquistare la merce avevano conto).

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