Cass. civ. n. 6652 del 22 maggio 2000

Testo massima n. 1


In tema di obbligazione pecuniaria per la quale, quanto al luogo di adempimento, è applicabile la regola del domicilio del creditore, dettata dal terzo comma dell'art. 1182 c.c., la previsione di cui all'ultimo comma della medesima norma ha carattere sussidiario e va applicata solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici che, pertanto, devono essere puntualmente e motivatamente contestati dalla parte che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito.

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