Art. 1182 – Codice civile – Luogo dell’adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [159].
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1774].
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [159].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21817/2024
l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.
Cass. civ. n. 21053/2024
In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.
Cass. civ. n. 32426/2023
In tema di debito di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.
Cass. civ. n. 26901/2023
Nella valutazione del rispetto di un termine di adempimento la buona fede non può venire in rilievo per stabilire quale sia il termine esatto entro cui adempiere, ma può solo servire a valutare se, per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che il creditore non avrebbe potuto pretendere per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un pagamento effettuato tramite bonifico bancario - ha escluso che la buona fede rilevasse al fine di stabilire se il termine dovesse considerarsi rispettato al momento dell'ordine di bonifico o dell'effettivo accreditamento).
Cass. civ. n. 10862/2023
Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.
Cass. civ. n. 656/2023
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.
Cass. civ. n. 656/2023
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.
Cass. civ. n. 21514/2022
L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso; la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile.
Cass. civ. n. 30309/2022
La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura.
Cass. civ. n. 4792/2021
In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata). (Regola competenza).
Cass. civ. n. 6190/2021
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182c.c. art. 1182 - Luogo dell'adempimento, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2016).
Cass. civ. n. 7687/2021
Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo - che rende liquido ed esigibile il debito della P.A.- ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014).
Cass. civ. n. 39028/2021
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". (Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016).
Cass. civ. n. 33087/2021
Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.
Cass. civ. n. 34944/2021
Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.
Cass. civ. n. 18236/2020
Territorialmente competente a conoscere della domanda del preponente diretta ad ottenere le somme dovutegli dall'agente in forza della clausola dello star del credere, sugli affari non andati a buon fine, e il giudice del domicilio del preponente, presso il quale l'obbligazione dell'agente, stante il suo carattere originariamente pecuniario e l'agevole e aritmetica computabilità dell'importo monetario, deve essere adempiuta. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 722/2019
In tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, al fine di accertare se una vendita immobiliare effettuata "in blocco", in favore di società appartenente al medesimo gruppo, avesse scopi elusivi ovvero rispettasse le condizioni richieste per la conservazione delle agevolazioni fiscali dall'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2011)
Cass. civ. n. 9632/2018
Le obbligazioni da atto illecito costituiscono debiti di valore da adempiere al domicilio del debitore al tempo della scadenza, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., salvo il caso in cui il risarcimento del danno sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri prefissati, in tal caso operando il diverso criterio del domicilio del creditore, di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Cass. civ. n. 25716/2018
È compresa nella categoria delle obbligazioni cosiddette "portabili" quella concernente il trattamento di fine rapporto che configura, a carico del datore di lavoro, un debito liquido e determinato nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile mediante criteri stringenti sulla base di prefissate operazioni di calcolo), da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 c. c., presso il domicilio del creditore.
Cass. civ. n. 17989/2016
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 270/2015
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 6882/2012
Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.
Cass. civ. n. 30572/2011
In tema di compravendita, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), va adempiuto, ove non ne sia determinato il luogo dalla convenzione o dagli usi, tenendo conto della natura della prestazione, ai sensi dell'art. 1182, primo comma, cod.civ.; ne consegue che se, come nella specie, la prestazione consiste nell'eliminazione dei difetti di verniciatura di un'automobile, perfettamente marciante, il predetto obbligo va eseguito ove la riparazione dev'essere effettuata, ben potendo il debitore indicare al creditore anche un'officina terza, cioè una struttura idonea per locali ed attrezzature, così costituendo in mora il creditore, richiedendo invero l'obbligo di cooperazione gravante su quest'ultimo che egli si renda parte attiva per porre il bene nella disponibilità del debitore. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione della sentenza impugnata che, sul punto, aveva ritenuto doversi adempiere l'obbligazione della venditrice mediante ritiro della vettura danneggiata presso il domicilio del compratore e successiva restituzione al medesimo dopo la riparazione, finendo così con il far coincidere il luogo dell'adempimento con il domicilio del creditore).
Cass. civ. n. 12455/2010
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Cass. civ. n. 18877/2008
L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo che alla data di intimazione dello sfratto, e, quindi, della domanda di risoluzione per inadempimento, la morosità nel pagamento della rata del canone di locazione era in atto e il bonifico bancario non era idoneo ad assicurare il tempestivo adempimento secondo gli obblighi contrattuali).
Cass. civ. n. 15019/2008
Il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo ; se, invece, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell'obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio.
Cass. civ. n. 15601/2007
La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una P.A., è attribuita — in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c., e delle norme in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 54 del R.D. n. 2440 del 1923 e agli artt. 278 lett.d), 287 e 407 del R.D. n. 827 del 1924 — all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato.
Cass. civ. n. 24039/2006
La responsabilità dei liquidatori di società di capitali prevista dall'art. 2456, secondo comma, ult. parte, c.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ed ora corrispondente all'art. 2495 c.c. nel testo introdotto dall'art. 4 del medesimo D.L.vo) ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito, e dunque la relativa obbligazione non è pecuniaria, bensì di valore; pertanto, non essendo applicabile il comma terzo dell'art. 1182 dello stesso codice, bensì il comma quarto, il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ult. parte, c.p.c., coincide con il domicilio del debitore.
Cass. civ. n. 21625/2006
In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa.
Cass. civ. n. 2591/2006
In tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, c.c., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.
Cass. civ. n. 19958/2005
Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, c.c. è sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza che siano necessarie quelle indagini. Ne discende che, in sostanza, ciò che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale. (Sulla base di tale principio la S.C.. ha affermato l'applicabilità del terzo comma dell'art. 1182 c.c. in relazione a fattispecie di appalto, nella quale nell'apposito capitolo di un contatto si era fatto riferimento ad un «allegato computo metrico estimativo» e, riguardo ad altro contratto, era stato allegato un computo metrico).
Cass. civ. n. 12324/2005
Qualunque sia l'entità del debito pecuniario, non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta; in particolare, non contrastano con questo principio nè la previsione contenuta nell'art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, che impone una modalità di trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando l'importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, in quanto esso introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., poiché in questi casi il contante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio, né la previsione contenuta nell'art. 12 del D.P.R. n. 45 del 1981, in base alla quale l'assicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sull'entità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo, in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto art. 12.
Cass. civ. n. 8879/2005
Al fine di determinare la competenza per territorio, con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 20 R.D. n. 407/1905 da titolare di farmacia nei confronti di una casa farmaceutica per la sostituzione dei farmaci scaduti o, in mancanza, per il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso, il luogo d'adempimento dell'obbligazione va individuato nel domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182 quarto comma c.c., e non in quello del creditore previsto dal comma precedente di tale norma, atteso che l'obbligazione della società fornitrice di sostituire gratuitamente i farmaci il cui termine di validità sia scaduto ha ad oggetto, fin dall'origine, un facere e non una somma di denaro, sicché il forum destinatae solutionis va individuato nella sede della predetta società; né d'altra parte, ai fini dell'individuazione del giudice competente, può farsi riferimento al cosiddetto forum contractus, cioè al contratto di fornitura dei prodotti farmaceutici intercorso tra il farmacista e la società fornitrice, atteso che l'obbligazione in oggetto ha la sua fonte non nel contratto ma nella legge.
Cass. civ. n. 7674/2005
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Cass. civ. n. 7291/2005
Ai fini della competenza territoriale, per il pagamento di somme da parte di Province o Comuni, il forum destinatae solutionis si identifica con il luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente obbligato al pagamento; il foro così individuato non può considerarsi né esclusivo, né inderogabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 (che ha abrogato l'art. 96 del R.D. n. 383 del 1934 e che all'art. 29 prevede che al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente locale in base a mandato di pagamento).
Cass. civ. n. 3573/2005
In tema di competenza per territorio, in relazione all'obbligazione degli enti pubblici territoriali trova applicazione, in deroga all'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo il quale «l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» il disposto dell'art. 185 del D.L.vo n. 267 del 2000, che indica nella sede della tesoreria comunale il luogo d'adempimento delle obbligazioni assunte dall'ente territoriale. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di merito, che aveva ritenuto ritualmente eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito, con la tempestiva indicazione, da parte del Comune, del luogo dove doveva essere adempiuta. l'obbligazione. Ad un tale riguardo la Corte ritenuto che non fosse necessario specificare la disposizione di legge che sosteneva l'eccezione, e ciò giusta il principio iura novit curia).