Cass. pen. n. 6062 del 10 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Il delitto previsto dall'art. 374 bis cod.pen. costituisce reato di pericolo che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all'autorità giudiziaria, a condizione che la destinazione delle false dichiarazioni ad essere prodotte all'A.G. possa essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale che contestuale.