Cass. pen. n. 39489 del 22 giugno 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Delitto di autoriciclaggio - Rapporti con il delitto di trasferimento fraudolento di valori - Specialità reciproca - Ragioni - Conseguenze.


Il delitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da delitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissimulatorie tese a rendere difficoltosa l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva dell'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, delitto, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25363 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 15
Cod. Pen. art. 512 bis
Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1

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