Cass. civ. n. 395 del 05 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO Rinuncia transattiva del lavoratore licenziato al diritto all’indennità sostitutiva - Incidenza sull’obbligo datoriale di versamento dei relativi contributi previdenziali - Esclusione.


Attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo - stante l'indisponibilità in ogni caso dell'obbligazione contributiva - sull'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso, che il datore di lavoro ha verso l'INPS, soggetto terzo rispetto all'intervenuta conciliazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17670 del 2007

Normativa correlata

Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE