Cass. civ. n. 15601 del 12 luglio 2007

Testo massima n. 1


La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una P.A., è attribuita — in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c., e delle norme in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 54 del R.D. n. 2440 del 1923 e agli artt. 278 lett.d), 287 e 407 del R.D. n. 827 del 1924 — all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato.

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