Cass. civ. n. 7291 del 7 aprile 2005

Testo massima n. 1


Ai fini della competenza territoriale, per il pagamento di somme da parte di Province o Comuni, il forum destinatae solutionis si identifica con il luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente obbligato al pagamento; il foro così individuato non può considerarsi né esclusivo, né inderogabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 (che ha abrogato l'art. 96 del R.D. n. 383 del 1934 e che all'art. 29 prevede che al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente locale in base a mandato di pagamento).

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