Cass. civ. n. 3959 del 09 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Applicabilità - Conseguenze.


La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) - si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.
Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 21 CORTE COST.
Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST.

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