Cass. civ. n. 24039 del 10 novembre 2006
Testo massima n. 1
La responsabilità dei liquidatori di società di capitali prevista dall'art. 2456, secondo comma, ult. parte, c.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ed ora corrispondente all'art. 2495 c.c. nel testo introdotto dall'art. 4 del medesimo D.L.vo) ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito, e dunque la relativa obbligazione non è pecuniaria, bensì di valore; pertanto, non essendo applicabile il comma terzo dell'art. 1182 dello stesso codice, bensì il comma quarto, il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ult. parte, c.p.c., coincide con il domicilio del debitore.
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