Cass. pen. n. 3024 del 26 marzo 1993

Testo massima n. 1


L'autorizzazione data a chi si trovi costretto agli arresti domiciliari di allontanarsi dal luogo ove è tenuto a rimanere per recarsi al lavoro, fissa il limite invalicabile entro il quale la condotta stessa non è punibile. Ne consegue che l'imputato, nell'ipotesi in cui violi l'autorizzazione stessa e si rechi in località diversa dal luogo di lavoro indicato, pone in essere un comportamento che, eccedendo dal permesso accordatogli, rientra nella previsione dell'art. 385 c.p.

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