Art. 385 – Codice penale – Evasione
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato , evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone , ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi [585] o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani , nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita [65].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31606/2024
È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).
Cass. civ. n. 29530/2024
Non integra il delitto di evasione la condotta di chi, autorizzato a lasciare l'abitazione ove si trovi ristretto in stato di detenzione domiciliare al fine di raggiungere un luogo determinato, effettui una sosta per ragioni diverse da quelle fondanti l'autorizzazione, senza significative deviazioni dal percorso e senza la finalità di eludere la vigilanza. (Nella specie, la Corte ha annullato la condanna inflitta al ricorrente per essersi fermato lungo il tragitto di ritorno dal SERT, ove era stato autorizzato a recarsi, al fine di acquistare sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 29209/2024
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante speciale del reato di evasione, prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., è sufficiente la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna, senza che assuma rilevanza il tempo decorso dalla evasione. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la costituzione in carcere dell'imputato, avvenuta sette mesi dopo l'evasione).
Cass. civ. n. 18351/2024
Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).
Cass. civ. n. 9858/2024
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione).
Cass. civ. n. 37428/2023
Integra il delitto di evasione la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato. (Fattispecie relativa a detenuto sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fascia oraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto in altra parte della città).
Cass. civ. n. 35195/2022
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima.
Cass. civ. n. 47156/2022
Integra il delitto di evasione il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate.
Cass. civ. n. 38864/2021
Il reato di evasione è delitto di danno, a carattere commissivo e permanente, sicché il momento consumativo coincide con l'allontanamento dal luogo di detenzione, mentre lo stato di consumazione perdura fin quando non viene meno la condizione di evaso.
Cass. civ. n. 21514/2020
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima. (Fattispecie relativa ad un'episodica violazione del permesso di uscita per lo svolgimento di attività lavorativa, per essersi l'imputato recato in una sede operativa diversa da quella presso la quale era stato autorizzato a lavorare e per essere rientrato a casa con due ore di ritardo).
Cass. civ. n. 27900/2020
Viola il principio del "ne bis in idem" la pronuncia di una pluralità di condanne per il delitto di evasione tutte relative al medesimo arco temporale in cui si è protratto l'allontanamento dell'imputato dal luogo di detenzione, anche domiciliare, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, a meno che tali effetti siano stati interrotti da uno stabile rientro in detto luogo, attuato in maniera da interrompere l'elusione del controllo da parte delle autorità preposte alla vigilanza.
Cass. civ. n. 35800/2020
Non è configurabile il delitto di evasione in caso di violazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, ancorché sia consistita nella inosservanza del divieto di uscita in orario notturno, in quanto il reato di cui all'art.385 cod.proc.pen. presuppone necessariamente la sottoposizione ad una misura custodiale.
Cass. civ. n. 36518/2020
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta.
Cass. civ. n. 1560/2020
Non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere.
Cass. civ. n. 14401/2020
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, a fronte di plurimi accertamenti dell'allontanamento dal luogo di detenzione, sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l'imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione.
Cass. civ. n. 8292/2019
Integra il delitto di evasione la condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione, che si allontani dalla casa circondariale ove è tenuto quotidianamente a fare rientro, in quanto essa non costituisce mera trasgressione delle prescrizioni imposte, ma comporta la completa sottrazione alla restrizione della libertà personale cui il semidetenuto è assoggettato durante il tempo in cui è obbligato a permanere nell'istituto.
Cass. civ. n. 35681/2019
Integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. (Fattispecie in cui il ricorrente, autorizzato a recarsi al Ser.T. nella giornata di martedì di ogni settimana, era stato sorpreso, di domenica, mentre si intratteneva con il proprio genitore nei pressi del bar dallo stesso gestito).
Cass. civ. n. 45928/2017
Integra il delitto di evasione, e non una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate.
Cass. pen. n. 51855 del 14 novembre 2017
Risponde del reato di evasione, e non della semplice trasgressione delle prescrizioni ex art. 276 cod. proc. pen., il sottoposto agli arresti domiciliari che rientri a casa dal lavoro con un breve ritardo rispetto all'orario consentito.
Cass. civ. n. 13825/2017
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di soggetto sorpreso in un capannone attiguo alla casa, costituente un corpo autonomo e separato dall'abitazione in senso stretto, non raggiungibile, senza soluzione di continuità, dalla stessa).
Cass. civ. n. 23043/2017
In tema di evasione, la recisione del braccialetto elettronico da parte dell'indagato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari non integra la circostanza aggravante dell'effrazione, prevista dall'art. 385, comma secondo, cod. pen., che consiste nell'alterazione violenta degli strumenti appositamente, o anche contingentemente, destinati alla ritenzione e custodia del detenuto, mentre il braccialetto elettronico serve solo a controllare continuamente la presenza dell'indagato entro il perimetro in cui gli è consentito muoversi.
Cass. civ. n. 14037/2015
Il delitto di evasione dagli arresti domiciliari ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo di esecuzione della misura, con la conseguenza che, per l'eventuale applicabilità di cause di giustificazione, anche putative, deve aversi riguardo alla situazione esistente a tale momento, e non anche a quella relativa al periodo di eventuale protrazione della condotta elusiva della misura cautelare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza d'appello che, ritenendo la condotta illecita come protratta nel tempo, e scindendo la stessa nelle fasi della fuga e della successiva permanenza fuori del domicilio, aveva applicato la scriminante putativa dello stato di necessità solo in relazione alla prima delle due fasi, ma non anche alla seconda).
Cass. civ. n. 4830/2015
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).
Cass. civ. n. 22109/2014
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere. (Nel caso di specie l'imputato aveva giustificato il proprio comportamento in ragione di una lite con il direttore della Comunità terapeutica presso la quale era ristretto).
Cass. civ. n. 34530/2013
La sentenza della Corte Costituzione n. 177 del 2009 - con la quale si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte, l. n. 354 del 1975 nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore - si applica ai soli casi in cui la detenzione domiciliare sia stata concessa per le ragioni specificamente previste nell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte della l. n. 354 del 1975 (cd detenzione domiciliare speciale per le madri di minori di anni dieci) e non spiega alcun effetto, invece, nei confronti di altre ipotesi di detenzione domiciliare, essendo a questo fine irrilevante che chi ne usufruisca sia madre di minore di dieci anni. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il delitto di evasione di madre di minore di dieci anni, sottoposta a detenzione domiciliare per motivi di salute, anche se l'allontanamento dal domicilio non aveva superato le dodici ore).
Cass. civ. n. 11679/2012
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale.
Cass. civ. n. 44281/2011
La circostanza attenuante comune del ravvedimento operoso è incompatibile con la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 385, comma quarto, c.p..
Cass. civ. n. 27124/2011
Integra il delitto di evasione la condotta dell'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, si allontana dal luogo di restrizione per presenziare ad una udienza penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso la sentenza assolutoria, che aveva ravvisato nel comportamento dell'agente un errore determinato da un atto dell'autorità giudiziaria, avendo egli tratto la scusabile convinzione della liceità della propria condotta dalla notifica di un avviso che gli comunicava la data dell'udienza fissata per il riesame della misura cautelare cui era sottoposto).
Cass. civ. n. 8604/2011
L'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra il delitto di evasione e non può equipararsi alla violazione di una "prescrizione inerente agli obblighi imposti" con la misura cautelare (art. 276 c.p.p.), in quanto la permanenza nel domicilio costituisce l'obbligo essenziale dell'arrestato e non una delle prescrizioni ad esso inerenti.
Cass. civ. n. 44504/2010
Integra il delitto di evasione dagli arresti domiciliari il trasferimento di residenza effettuato dal detenuto senza darne comunicazione e senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte degli organi di vigilanza. (Fattispecie relativa ad un trasferimento avvenuto in altro appartamento sito nel medesimo stabile).
Cass. civ. n. 32668/2010
Non integra il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. la condotta di colui che, trovandosi presso la propria abitazione in stato di detenzione domiciliare, se ne allontani per costituirsi immediatamente dopo alla locale stazione dei carabinieri ed essere quindi ricondotto presso un istituto di pena. (Fattispecie in cui l'allontanamento dall'abitazione era stato determinato dalla necessità di evitare il pericolo di degenerazione di una lite poco prima insorta in ambito familiare, ed era stato preceduto da una sollecitazione telefonicamente rivolta ai carabinieri per una nuova traduzione in carcere).
Cass. civ. n. 25976/2010
Il delitto di evasione, che è reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo della detenzione o degli arresti domiciliari. Ne consegue che l'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità vigilante.
Cass. civ. n. 8978/2010
Integra il delitto di evasione la condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione, che si allontani dalla casa circondariale ove si trova ristretto, senza farvi più ritorno.
Cass. civ. n. 41956/2009
L'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere (nella specie detenzione domiciliare) di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere automaticamente preclusa, senza limiti di tempo, dalla condanna stessa, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione delle condizioni richieste dalla legge per fruire del beneficio, valutazione che impone al giudice un'analisi approfondita della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.
Cass. civ. n. 22368/2009
La condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, nella specie della detenzione domiciliare, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio.
Cass. civ. n. 15208/2009
La sussistenza del reato di evasione dagli arresti domiciliari disposti a seguito di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora non è esclusa qualora sia stata successivamente accertata la carenza dei presupposti in fatto dell'aggravamento stesso. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'accertamento indicato non priva la condotta del carattere di illiceità penale, che deve essere valutato con riferimento alle condizioni esistenti all'atto dell'indebito allontanamento e della vanificazione del controllo della polizia giudiziaria).