Art. 385 – Codice penale – Evasione

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato , evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone , ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi [585] o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani , nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita [65].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 39128/2025

L'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere non può essere automaticamente esclusa in ragione della precedente condanna dell'istante per il delitto di evasione, dovendo il giudice sempre procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, alla luce dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto presidenziale di inammissibilità della richiesta, adottato "de plano" ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, peraltro, la decisione avrebbe dovuto essere assunta nel contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen.).

Cass. civ. n. 37632/2025

Il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, nel caso in cui contrasti con la motivazione, non è applicabile ove quest'ultima sia contestuale, posto che, in presenza di un unico documento intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, è impossibile accertare la reale volontà del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di appello, che aveva risolto il contrasto tra il dispositivo della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto le attenuanti generiche, e la contestuale motivazione, che aveva ritenuto configurabile l'ipotesi attenuata del delitto di evasione di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., facendo prevalere il contenuto del dispositivo).

Cass. civ. n. 31606/2024

È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).

Cass. civ. n. 29530/2024

Non integra il delitto di evasione la condotta di chi, autorizzato a lasciare l'abitazione ove si trovi ristretto in stato di detenzione domiciliare al fine di raggiungere un luogo determinato, effettui una sosta per ragioni diverse da quelle fondanti l'autorizzazione, senza significative deviazioni dal percorso e senza la finalità di eludere la vigilanza. (Nella specie, la Corte ha annullato la condanna inflitta al ricorrente per essersi fermato lungo il tragitto di ritorno dal SERT, ove era stato autorizzato a recarsi, al fine di acquistare sostanza stupefacente).

Cass. civ. n. 18351/2024

Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).

Cass. civ. n. 9858/2024

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione).

Cass. civ. n. 11679/2012

Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale.

Cass. civ. n. 8978/2010

Integra il delitto di evasione la condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione, che si allontani dalla casa circondariale ove si trova ristretto, senza farvi più ritorno.

Cass. civ. n. 22368/2009

La condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, nella specie della detenzione domiciliare, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio.

Cass. civ. n. 15208/2009

La sussistenza del reato di evasione dagli arresti domiciliari disposti a seguito di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora non è esclusa qualora sia stata successivamente accertata la carenza dei presupposti in fatto dell'aggravamento stesso. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'accertamento indicato non priva la condotta del carattere di illiceità penale, che deve essere valutato con riferimento alle condizioni esistenti all'atto dell'indebito allontanamento e della vanificazione del controllo della polizia giudiziaria).

Cass. civ. n. 35074/2007

Integra la condotta del reato di evasione, e non l'ipotesi di mera trasgressione delle prescrizioni imposte, l'allontanamento del condannato dal luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato.

Cass. civ. n. 30983/2007

In caso di evasione cosiddetta impropria, la condotta tipica è individuata nell'allontanamento dal luogo in cui si ha l'obbligo di rimanere. Per abitazione, individuata come luogo dove rimanere agli arresti, deve intendersi soltanto il luogo in cui la persona conduce la vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (quali cortili, giardini, terrazze, aree condominiali in genere) che non sia parte integrante o pertinenza esclusiva dell'abitazione medesima. Ogni allontanamento abusivo ancorché limitato nello spazio e nel tempo integra il reato. Per l'integrazione del reato non è richiesto un allontanamento definitivo o la mancanza dell'animus revertendi. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 12795/2006

Il reato di evasione non è configurabile nella ipotesi di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza e ammesso al regime di semilibertà, il quale non rispetti l'orario di rientro nella casa circondariale, non essendo assimilabile la figura dell'internato a quella del condannato.

Cass. civ. n. 14250/2005

In tema di evasione, la responsabilità dell'agente non è esclusa quando, dopo il fatto, intervenga sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad allontanamento dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari).

Cass. civ. n. 7659/2004

Configura il delitto di evasione la condotta di colui che si allontani dal luogo ove si trovi in stato di coercizione personale e vigilato dagli organi di polizia che hanno operato l'arresto, anche se non sia stato ancora redatto il relativo verbale, giacché la qualità di arrestato consegue all'attività di privazione della libertà personale e non alla redazione del verbale di arresto, che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attività compiuta.

Cass. civ. n. 44767/2003

La misura dell'obbligo di dimora prevista dall'art. 283 c.p.p. è una misura coercitiva e non una misura cautelare detentiva. Ne consegue che, non è ammissibile ipotizzare il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. in caso di violazione dell'obbligo perché l'evasione presuppone che l'autore sia detenuto o legalmente arrestato.

Cass. civ. n. 31995/2003

Il reato di evasione non è a dolo specifico, essendo sufficiente, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, la consapevolezza e volontà del reo di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale, voluta anche unicamente come fine a se stessa.

Cass. civ. n. 21211/2001

Non integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari del soggetto nei cui confronti sia già intervenuta sentenza di condanna a pena non detentiva, ancorché non sia ancora stato adottato un formale provvedimento di scarcerazione, stante la natura meramente dichiarativa di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 10282/2001

È da escludere la configurabilità del reato di evasione, mancando il presupposto della legalità della detenzione, qualora il fatto sia stato commesso dopo la scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare, cui non abbia fatto seguito il provvedimento di scarcerazione.

Cass. civ. n. 12301/2000

Qualora il provvedimento di arresti domiciliari faccia generico riferimento, quale luogo in cui deve essere osservato, ad un campo nomadi, può sorgere da parte del destinatario la possibilità di equivoco circa l'ambito applicativo con la conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato allorché l'interessato, pur non venendo rintracciato nella propria roulotte o nelle immediate vicinanze, sia tuttavia rimasto all'interno del campo. (Nell'affermare il principio anzidetto la Corte ha ribadito che negli arresti domiciliari è preso in considerazione il luogo di privata dimora, con esclusione di ogni altra appartenenza che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione, ritenendo tuttavia che l'imprecisione della formula usata poteva giustificare l'errore interpretativo specie da parte di un soggetto di cultura e di lingua diversa).

Cass. civ. n. 7842/2000

Il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente — in assenza di autorizzazione — la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato a carico dell'evaso, tossicodipendente, che si era allontanato dalla abitazione, ove era ristretto, per recarsi presso la caserma dei carabinieri per chiedere — secondo quanto asserito — di essere tradotto in carcere per paura che potesse commettere qualche reato, sostenendo che sarebbe mancata nel suo comportamento la finalità di sottrarsi ai controlli dell'autorità).

Cass. civ. n. 7685/2000

Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, atteso che in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva, dovendosi considerare l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare e non potendosi equiparare detto regime, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto, equiparato allo stato di libertà; né, il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 c.p.p. (Fattispecie relativa a sentenza passata in giudicato anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165).

Cass. civ. n. 7847/1999

Nel delitto di evasione per allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, oggetto della tutela penale è il rispetto dovuto all'autorità delle decisioni giudiziarie sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo che va rigorosamente provato mediante la produzione a opera del pubblico ministero o l'acquisizione da parte del giudice del relativo titolo, ove l'esistenza dello stesso sia contestata. (La Corte ha precisato che non è prova idonea a dimostrare il legittimo stato di arresto o di detenzione dell'evaso la mera deposizione degli agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo, i quali non possono essere chiamati a deporre sull'esistenza e sul contenuto del titolo custodiale e sulle eventuali vicende successive alla sua emissione).

Cass. civ. n. 2217/1997

Il delitto di evasione, in tutte le ipotesi delineate dall'art. 385 c.p., ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti. Nella fattispecie prevista dal comma terzo di tale articolo, il reato si consuma nel momento stesso in cui il soggetto agente si allontana dal luogo degli arresti domiciliari, non diversamente da ciò che si verifica per il caso di evasione dal luogo di detenzione, di cui al primo comma.

Cass. civ. n. 4406/1996

Deve escludersi la configurabilità del reato di evasione con riguardo all'allontanamento del minore dalla casa in violazione della prescrizione dell'obbligo della permanenza in essa, impostogli ai sensi dell'art. 21 del processo minorile. Invero quando il legislatore ha voluto equiparare al reato di evasione un fatto analogo, ma diverso, lo ha espressamente sancito così come per gli arresti domiciliari.

Cass. civ. n. 3712/1996

Il delitto di evasione ha natura di reato istantaneo ad effetti permanenti. L'art. 385 prevede, infatti, come circostanza attenuante la costituzione in carcere dell'evaso prima della condanna. Il comportamento de quo coincide con il venire meno dell'effetto permanente. L'art. 3 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modifiche in legge 12 luglio 1991, n. 203, inoltre, stabilendo la possibilità dell'arresto fuori flagranza, indica che il delitto si perfeziona al momento dell'allontanamento dal luogo di detenzione (sia pure il domicilio domestico) o del mancato rientro per l'ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (diversamente si sarebbe sempre nella flagranza).

Cass. civ. n. 5770/1995

L'abitazione, dalla quale la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari non deve allontanarsi, va intesa soltanto come il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili, che non siano di stretta pertinenza dell'abitazione stessa. Ciò al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità del sottoposto ed altresì per evitare contatti e frequentazioni di quest'ultimo con altri soggetti che egli non è autorizzato ad incontrare. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del reato di evasione nel comportamento di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che si era intrattenuto a conversare con altra persona sulla soglia dell'edificio condominiale).

Cass. civ. n. 11395/1994

Al condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari non possono essere applicate le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata stante il divieto sancito dall'art. 60 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Cass. civ. n. 6223/1994

Poiché il minorenne obbligato alla permanenza in casa ovvero collocato in comunità viene considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura e del calcolo della pena da scontare, mentre per il resto viene considerato libero, anche se sottoposto all'osservanza di obblighi e di prescrizioni, si deve escludere, in base al principio di legalità formale di cui all'art. 1 c.p., che a suo carico, qualora si allontani ingiustificatamente dall'abitazione o dalla comunità, possa ipotizzarsi il reato di evasione previsto dall'art. 385, terzo comma, c.p., il cui campo di applicazione deve intendersi ristretto ai soli maggiorenni detenuti agli arresti domiciliari.

Cass. civ. n. 9809/1992

Commette il delitto di evasione l'imputato agli arresti domiciliari che si allontani dalla propria abitazione per trattenersi al di fuori di essa, sia pure per breve periodo e in appartamenti contigui o in luoghi condominiali. (Nella specie l'imputato si era allontanato dalla propria dimora privata, dove era agli arresti domiciliari, per recarsi ad assistere a una festa in altro appartamento posto sullo stesso piano del fabbricato).

Cass. civ. n. 13678/1989

Non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta dell'imputato che, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per recarsi al lavoro, arbitrariamente si allontani, per qualche istante, dal luogo di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tale comportamento dell'imputato integra un'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'ordine di concessione degli arresti domiciliari e ne legittima, pertanto, la revoca).

Cass. civ. n. 7597/1988

Il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga o l'allontanamento definitivo, essendo sufficiente ad integrarlo anche la sottrazione temporanea del detenuto allo stato di costrizione personale cui è sottoposto. (Nella specie l'imputato in quanto era comandante degli agenti di custodia, aveva fatto uscire più volte dalla prigione un detenuto accompagnandolo con la sua auto, per questo era stato condannato tra l'altro, in concorso, del reato di procurata evasione).

Cass. civ. n. 4982/1987

Sussiste l'estremo oggettivo del delitto di evasione nel comportamento di chi, dopo che gli è stato notificato, in un ambiente vigilato dalla forza pubblica, un provvedimento restrittivo della libertà personale, fugga, eludendo il controllo degli agenti, posto che dal momento della predetta legale comunicazione egli non poteva più allontanarsi liberamente e senza essere ostacolato.

Cass. civ. n. 657/1987

Commette furto, e non appropriazione indebita, il detenuto che evade indossando indumenti dell'amministrazione penitenziaria, poiché egli ha la mera detenzione, e non il possesso, degli indumenti che indossa e di cui gli è consentito l'uso nell'ambito dell'istituto carcerario, o anche altrove in caso di ammissione al regime di semilibertà, sotto il controllo degli organi preposti alla sua vigilanza.

Cass. civ. n. 9560/1983

Il reato di evasione non è configurabile nell'ipotesi di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza e ammesso al regime di semilibertà, il quale non rispetti l'orario di rientro nella casa circondariale. La figura dell'internato infatti, non è assimilabile a quella del condannato.

Cass. civ. n. 5986/1982

Non è configurabile il delitto di evasione quando l'internando per misura di sicurezza detentiva, consegnato all'autorità e non ancora introdotto nello stabilimento di destinazione, si dia alla fuga.

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