Cass. pen. n. 8721 del 2 agosto 2000

Testo massima n. 1


In tema di evasione degli arresti domiciliari, il rientro dell'evaso, dopo qualche ora, presso la propria abitazione, non è fatto che integri l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, c.p., la quale ricorre solo nella ipotesi di costituzione in carcere o di consegna a una autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione dell'evaso, e non quando il rientro nella propria abitazione avvenga clam et furtiviter, nel tentativo di non rilevare la pregressa evasione.

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