Cass. civ. n. 2653 del 13 marzo 1991

Testo massima n. 1


Con riguardo ai debiti pecuniari, quale quello inerente all'indennità assicurativa, che non siano liquidi o liquidabili mediante mero calcolo aritmetico, il luogo dell'adempimento, anche al fine dell'individuazione del forum destinatae solutionis, è il domicilio del debitore al tempo della scadenza (art. 1182 quarto comma c.c.), e, quindi, per la detta indennità, la sede dell'impresa assicuratrice, mentre non rileva che la polizza sia stata stipulata con un agente munito di potere rappresentativo ed altrove domiciliato, ove tale potere non includa la liquidazione dell'indennizzo.

Testo massima n. 2


La clausola della polizza di assicurazione, che, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c. (deroga consentita dall'art. 1932 c.c.), preveda l'efficacia del rapporto sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio, può essere stipulata dall'agente munito di potere rappresentativo (in difetto di una limitazione della procura, opponibile in quanto resa pubblica con le prescritte modalità), ed è soggetta, ai sensi dell'art. 1888 c.c., alla forma scritta solo ad probationem (con la conseguenziale ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento).

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