Cass. civ. n. 3976 del 13 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Datore di lavoro - Fini previdenziali - Applicazione del contratto collettivo del settore produttivo d'impresa - Necessità - Fondamento.


Il datore di lavoro, ai fini previdenziali - e, in particolare, nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive -, è tenuto ad applicare il c.c.n.l. del settore produttivo dell'impresa, poiché la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS, ai sensi dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, vincola all'applicazione del c.c.n.l. riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29771 del 2022

Normativa correlata

Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE