Cass. civ. n. 158 del 14 gennaio 1986

Testo massima n. 1


Il ritardo tollerato dal creditore nell'adempimento della prestazione da parte del debitore non importa una modificazione delle condizioni contrattuali atteso che tale tolleranza può in qualunque momento cessare con la conseguenza di rendere immediatamente esigibile la prestazione per la quale è trascorso il termine contrattuale di adempimento. Pertanto, dopo la dichiarazione con la quale il creditore recede dalla precedente tolleranza e trascorso il tempo materialmente necessario per l'esecuzione della prestazione, ogni ulteriore ritardo del debitore costituisce inadempimento colpevole. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto inadempiente il lavoratore il quale aveva ritardato nel versare al datore di lavoro somme di danaro riscosse per suo conto, nonostante che in passato tale ritardo fosse stato tollerato; la Suprema Corte — nel confermare in tale parte la sentenza impugnata — ha affermato il suddetto principio di diritto).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi