Cass. civ. n. 6553 del 11 dicembre 1981

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 1184 c.c., il termine per l'adempimento dell'obbligazione si presume stabilito a favore del debitore, ove esso non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi, e, pertanto, quando tale presunzione operi, mentre il debitore può adempiere fino alla scadenza del termine, il creditore non può, prima di questa, esigere la prestazione.

Testo massima n. 2


La parte che presti acquiescenza all'inadempimento della controparte (nella specie: fissando un nuovo termine di adempimento, in luogo di quello originario, inutilmente decorso) non può chiedere la risoluzione del contratto, dovendosi ritenere che vi abbia tacitamente rinunciato.

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