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Art. 1184 — Termine

Art. 1184 — Termine

Se per l’adempimento è fissato un termine [ 1219, 1347 ], questo si presume a favore del debitore [ 1186, 1771 ], qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi [ 1457, 1563 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14429/2001

In ipotesi di previsione di un termine per l’adempimento dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1184 c.c., tale termine costituisce condizione dell’azione e, pertanto, è sufficiente che sia compiuto al momento della decisione. A tale stregua, il principio dell’inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato, in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo al momento di decidere consente di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda, con conseguente rigetto della medesima qualora il termine in questione non sia a quel tempo ancora maturato.

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Cass. civ. n. 4339/1985

Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, approvazione di un progetto di costruzione da parte dell’autorità competente), abbiano ad esso correlato non l’efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell’adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l’invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia, e rimane applicabile la disciplina sul tempo dell’adempimento, di cui agli artt. 1183 e ss. c.c., con la conseguenza che il termine per l’adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell’evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie, diniego di detta approvazione), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell’equiparazione dell’una e dell’altra situazione.

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Cass. civ. n. 6553/1981

Ai sensi dell’art. 1184 c.c., il termine per l’adempimento dell’obbligazione si presume stabilito a favore del debitore, ove esso non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi, e, pertanto, quando tale presunzione operi, mentre il debitore può adempiere fino alla scadenza del termine, il creditore non può, prima di questa, esigere la prestazione.

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