Art. 1184 – Codice civile – Termine

Se per l'adempimento è fissato un termine [1219, 1347], questo si presume a favore del debitore [1186, 1771], qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi [1457, 1563].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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