Cass. civ. n. 9307 del 9 novembre 1994

Testo massima n. 1


L'art. 1853 c.c. prevede la compensazione ex lege solo tra i saldi passivi di un rapporto di conto corrente ed i saldi attivi di altri rapporti o conti del cliente con la medesima banca e non anche la compensazione tra il saldo passivo di un conto e la costituzione di una corrispondente passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente.

Testo massima n. 2


La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti e non è, dunque, applicabile nel contratto di apertura di credito bancario a termine, in cui, ai sensi dell'art. 1845 c.c., il recesso della banca prima della scadenza del termine è possibile per giusta causa o quando sia stato previsto dalle parti.

Testo massima n. 3


Nel contratto di apertura di credito bancario a termine la banca può recedere prima della scadenza del termine, anche in mancanza di giusta causa, se il recesso sia stato previsto dalle parti perché l'art. 1845 c.c., che ammette il recesso prima del termine solo per giusta causa, fa espressamente salvi i patti contrari stipulati dalle parti nella loro autonomia contrattuale.

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