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Art. 1853 — Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti

Art. 1853 — Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti

Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario [ 1246 nn. 2 e 4 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12953/2016

La disposizione di cui all’art. 1853 c.c. (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell’unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.

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Cass. civ. n. 512/2016

La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, prevista dall’art. 1853 c.c., presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti. Ne deriva che, in caso di giroconto da un rapporto con saldo attivo e, come tale, immediatamente disponibile per il cliente (salvo patto contrario ex art. 1852 c.c.), ad uno ancora aperto ma con saldo passivo già esigibile per la banca, l’estinzione di tale debito non consegue ad un pagamento revocabile ai sensi dell’art. 67 l. fall. ma alla compensazione, ammessa dall’art. 56 l. fall., tra il credito della banca verso il cliente poi fallito ed il debito della stessa banca nei confronti di quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 2801/2009

Poiché il contratto di conto corrente obbliga le parti soltanto all’annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse, la compensazione legale prevista dall’art. 1853 cod. civ esige almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall’altro conto possa essere annotata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto operante compensazione, senza accertare se, al momento dell’esazione del passivo esibito da un conto, quello in cui eseguire l’annotazione fosse ancora in corso e se, al momento della chiusura del secondo, il primo esibisse un passivo esigibile o meno perché coperto da apertura di credito).

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Cass. civ. n. 14067/2008

In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di costituzione di pegno su libretto di risparmio al portatore a garanzia di un’apertura di credito, con riconoscimento in favore della banca sulla base di atto non impugnato in sede di revoca della facoltà di prelevare in qualsiasi momento le somme ivi depositate sino a concorrenza del credito vantato, opera la compensazione di cui all’art. 1853 c.c., avendo entrambi i crediti che ne sono oggetto quello di restituzione delle somme del libretto e quello di rimborso del finanziamento il fatto genetico della rispettiva situazione giuridica estintiva in data anteriore al fallimento; ne consegue l’infondatezza dell’azione revocatoria dell’atto di realizzazione del pegno.

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Cass. civ. n. 10208/2007

La compensazione tra i saldi attivi, e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente, prevista dall’art. 1853 c.c. si verifica soltanto allorché si tratti di conti o rapporti chiusi, atteso che, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti), darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti. Ne deriva che il giroconto da un rapporto attivo a uno passivo del cliente, ancora aperti, configura pagamento revocabile ai sensi dell’art. 67 legge fallim., e non compensazione.

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Cass. civ. n. 18947/2005

In presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all’istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall’avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto; al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l’invio della comunicazione sia stato o meno tempestivo ovvero se l’eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell’obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell’operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall’altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni.

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Cass. civ. n. 4735/1998

La norma di cui all’art. 1853 (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificatamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell’unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.

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Cass. civ. n. 9307/1994

L’art. 1853 c.c. prevede la compensazione ex lege solo tra i saldi passivi di un rapporto di conto corrente ed i saldi attivi di altri rapporti o conti del cliente con la medesima banca e non anche la compensazione tra il saldo passivo di un conto e la costituzione di una corrispondente passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente.

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