Cass. pen. n. 33717 del 17 settembre 2001

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato associativo, ciò che rileva è l'effettivo contributo fornito con carattere di stabilità, al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, purché detto contributo sia fornito con la consapevolezza e la volontà di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale. Ne consegue che è ininfluente la circostanza che ciò eventualmente avvenga per mandato di terza persona, essendo irrilevanti le ragioni per le quali si partecipa alla vita della societas sceleris.

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