Cass. pen. n. 39832 del 17 marzo 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITA' - Prova scientifica - Diritto al contraddittorio - Tutela in tutte le fasi di formazione della prova - Necessità - Esame dibattimentale del perito - Necessaria partecipazione “reattiva” del medesimo alle operazioni peritali - Esclusione.


In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 19134 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508
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