Cass. civ. n. 3984 del 13 febbraio 2024
Testo massima n. 1
ELEZIONI - REGIONALI Art. 15 L. n. 515 del 1993 - Irrogazione conseguente alla mera inosservanza della diffida del Collegio Regionale di Garanzia - Necessaria notificazione di un nuovo atto di contestazione ex art. 14 l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, la diffida con la quale il Collegio Regionale di Garanzia invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e nel contempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che non è necessaria la notificazione di un nuovo atto di contestazione, ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessario l'invio della contestazione ex art. 14 cit., da inviarsi a seguito dell'avvenuto inadempimento alla suindicata diffida).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.