Cass. pen. n. 39846 del 23 maggio 2023
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Trasferimento fraudolento di beni o valori - Elusione di misure di prevenzione patrimoniale - Soggetti per i quali opera la presunzione di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto ex art. 2-ter l. 575 del 1965, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Reato - Configurabilità - Natura fraudolenta del trasferimento - Valutazione - Criteri.
In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 2
Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Cod. Pen. art. 512 bis