Cass. civ. n. 11391 del 2 novembre 1995
Testo massima n. 1
L'art. 1187 c.c. — il quale, richiamando l'art. 2963 c.c., prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo — costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie (nella specie, agli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 602 del 1973 per i versamenti delle ritenute fiscali sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattoria), pur in mancanza di un esplicito richiamo o di un'espressa disposizione analoga nelle singole leggi d'imposte. (Principio affermato in relazione ad ipotesi antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 330 del 1994, convertito nella L. n. 473 del 1994, il quale ha stabilito che «il pagamento di ritenute alla fonte, d'imposte, tasse contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo»).
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