Art. 1187 – Codice civile – Computo del termine
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se concludi un accordo, ricevi una prestazione o causi un danno, non resta senza conseguenze: nasce un'obbligazione che ti lega a un'altra persona.
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- Non basta che qualcuno non adempia per ottenere un risarcimento: devi dimostrare il danno e il nesso con il comportamento del debitore, e qui si giocano molte cause.
- Il credito può essere ceduto senza il consenso del debitore: potresti ritrovarti a dover pagare a un soggetto diverso da quello con cui avevi originariamente contrattato.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 9572/2015
La trascrizione del pignoramento immobiliare rileva quale atto integrativo della sua efficacia, mirando ad assicurare che la vendita o l'assegnazione forzata siano opponibili ai terzi, sicché al termine per la rinnovazione della trascrizione si applica la disposizione, di carattere generale giusta gli artt. 1187, secondo comma, cod. civ. e 155, quarto comma, cod. proc. civ., concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo.
Cass. civ. n. 11391/1995
L'art. 1187 c.c. — il quale, richiamando l'art. 2963 c.c., prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo — costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie (nella specie, agli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 602 del 1973 per i versamenti delle ritenute fiscali sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattoria), pur in mancanza di un esplicito richiamo o di un'espressa disposizione analoga nelle singole leggi d'imposte. (Principio affermato in relazione ad ipotesi antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 330 del 1994, convertito nella L. n. 473 del 1994, il quale ha stabilito che «il pagamento di ritenute alla fonte, d'imposte, tasse contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo»).